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In questa primavera 2026 si è assistito ad una forte concentrazione dell’attenzione verso un settore vitale dell’economia italiana legata al mare: la portualità.
Difatti, sono stati numerosi gli eventi che hanno riguardato i porti italiani: in ordine cronologico, partendo dal mese di aprile, è stato avviato l’iter parlamentare dello schema di disegno di legge sulla “Riforma della portualità italiana”; su un canale televisivo nazionale è stata mandata in onda un’inchiesta dal titolo “L’aria dei porti”, sul tema dei possibili effetti inquinanti delle navi in sosta nei porti; è stato pubblicato il libro “Diario di bordo”, edito da Libera Associazioni, sulle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre; infine, l’Italia nel mese di maggio ha partecipato all’Assemblea generale ESPO a Danzica, per un confronto sulle nuove politiche UE sulla portualità.
D’altronde, nel momento storico-economico che stiamo vivendo, tutta questa attenzione risulta ampiamente giustificata dalle potenzialità di questo settore e investe anche tanti altri aspetti legati alla portualità sopra non menzionati ed in particolare mi riferisco al potenziamento delle infrastrutture che si traduca in un miglioramento e sviluppo dei servizi.
Queste premesse mi tornano utili per affrontare una delle tante sfaccettature dell’economia legata alla fruizione del mare: i porti pescherecci.
Questo termine nell’immediato induce a pensare semplicemente ad un porto dove ormeggiano i pescherecci, tuttavia sarebbe troppo riduttiva questa interpretazione che invece necessita di approfondimenti abbastanza mirati per dare una giusta collocazione a questo tipo di infrastrutture costiere.
Apro una breve parentesi per analizzare il significato di “porto” e per rilevare quali siano i suoi contorni giuridici.
La definizione più generale di porto la troviamo innanzitutto nel Regolamento (UE) 2017/352 per il quale un «porto marittimo» è una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale.
Nella legislazione nazionale è da menzionare la legge Salvamare del 2022, più vicina al mondo della pesca marittima, che considera un «porto» un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto.
Vi sono poi altre norme che ne definiscono i suoi contorni giuridici come ad esempio il Codice della Navigazione Marittima che include i porti tra i beni del demanio marittimo e la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) per la quale, ai fini della delimitazione del Mare Territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa.
Dopo aver fatto questo necessario quadro quantomeno chiarificatore sull’argomento che si sta per trattare va aggiunto che non esiste una definizione ufficiale di porto peschereccio, ma esso va inquadrato nell’alveo della definizione data dal sopra richiamato Reg. UE n.2017/352 in funzione dei servizi a supporto dell’attività di pesca marittima.
Volendo immaginare un porto ideale al servizio di una flotta peschereccia, esso dovrebbe essere dotato di:
- banchine adeguate alle esigenze operative delle imbarcazioni;
- mercato ittico;
- impianti collettivi per le aste e sale di vendita;
- distributore di carburante agevolato;
- magazzini per la conservazione del pescato;
- officine per la manutenzione e la riparazione delle imbarcazioni;
- magazzini per il deposito delle attrezzature da pesca;
- servizio di erogazione di acqua potabile;
- punti di allaccio alla rete elettrica;
- sistemi per il deposito e la raccolta dei rifiuti;
- impianti per la produzione o l’approvvigionamento di ghiaccio;
- adeguati impianti di illuminazione.
A completare il quadro vi sarebbe inoltre la presenza, nelle immediate vicinanze, di un Ufficio Marittimo e di un Servizio Veterinario.
Quindi, ci si interroga se i nostri porti italiani possono considerarsi pienamente funzionali al servizio della pesca marittima.
Non essendo scopo di questo scritto fare un’analisi sull’ attuale situazione portuale peschereccia italiana, va comunque detto che esistono gli strumenti per effettuare quei miglioramenti ritenuti necessari.
Ma prima di addentrarmi su questo tema ritengo necessaria un’altra parentesi.
Secondo la Legge, n. 84/1994, “Riordino della legislazione in materia portuale”, i porti aventi funzione peschereccia sono considerati di rilevanza economica regionale.
Tali competenze funzionali da parte delle Regioni erano state definitivamente rafforzate con la riforma costituzionale del 2001.
La Regione Siciliana, ad esempio, con il Decreto Presidenziale n. 540/GAB del 25 luglio 2024, ha stilato un elenco aggiornato relativo alla classificazione dei porti di Categoria II, Classe III (di rilevanza economica regionale e interregionale e che comprendono appunto quelli pescherecci) ricadenti nel demanio marittimo della Regione Siciliana.
In determinati casi, come vedremo più avanti, sono le Amministrazioni Comunali ad essere direttamente chiamate in causa in materia portuale.
In base alle norme del Codice della Navigazione, inoltre, l’Autorità Marittima del luogo ove è ubicato il porto emana Ordinanze di Sicurezza e Regolamenti d’Esercizio che disciplinano l’assegnazione e l’uso degli spazi nei porti di propria competenza, suddividendo le banchine per tipologia di traffico (es. navi commerciali, passeggeri, pesca, diporto) e regolandone le modalità di approdo.
In virtù di tale mandato, individua altresì i “punti di sbarco” ovvero gli spazi lungo le banchine nei quali i pescherecci possono effettuare lo sbarco dei prodotti ittici soprattutto qualora un porto peschereccio venga classificato, in base alle norme internazionali, come “porto designato” cioè come struttura autorizzata e attrezzata per consentire lo sbarco o il trasbordo di specie ittiche regolamentate (come tonno rosso, pesce spada) in quanto devono essere garantite, oltre i controlli igienico-sanitari, un’accurata verifica sulle specie sbarcate e la loro tracciabilità.
Riprendendo il filo conduttore, dopo avere dunque accertato le varie competenze gestionali, si osserva che la UE, con i fondi strutturali comunitari per la pesca, sotto varie ragioni, ha cominciato ad includere i porti tra gli interventi ritenuti necessari per raggiungere i propri obiettivi in materia di Politica Comune della Pesca.
In particolare l’ultimo, il FEAMPA 2021/2027, esplicita, tra le finalità specifiche, il sostegno all’ammodernamento delle strutture portuali per rendere più sicure le attività di pesca nei luoghi di sbarco, contribuire a rendere le strutture portuali più adeguate alle esigenze del comparto pesca, migliorare la operatività degli addetti e ridurre l’impatto ambientale di tali strutture.
Tale sostegno viene orientato su due direttrici di intervento: una, in particolare, sulle infrastrutture nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all’asta esistenti e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto pescato, attrezzature che garantiscano la catena del freddo; la seconda, in particolare, per il miglioramento delle condizioni di operatività degli addetti nei porti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all’asta esistenti, in termini di lavoro, salute e sicurezza.
Il principio su cui poggiano queste tipologie di intervento è quello improntato sulla convinzione che un miglioramento delle infrastrutture dei porti comporta un miglioramento della sicurezza dei pescatori e dell’attività di pesca, abbinandolo inoltre ad un miglioramento della sostenibilità.
Prima di vedere in dettaglio le azioni che concretamente possono rientrare nel sostegno comunitario, va precisato che a tale sostegno possono accedere le Amministrazioni pubbliche che nel caso dei porti pescherecci nazionali, salvo se già di competenza delle Autorità di Sistema Portuale, sono individuate nelle Amministrazioni Comunali.
Il FEAMPA, dunque, contiene una lunga lista di interventi:
- riqualificazione fisica dei porti pescherecci, con rifacimento delle pavimentazioni, impianti di illuminazione, sottoservizi e impiantistica, purché funzionali e pertinenti al progetto proposto;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante;
- impianti e servizi per l’approvvigionamento di ghiaccio;
- sistemi per l’erogazione dell’acqua in area portuale;
- realizzazione o potenziamento di impianti per la produzione di ghiaccio e per l’erogazione di acqua, destinati esclusivamente agli operatori del comparto pesca;
- investimenti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, come fotovoltaico, solare termico, idraulico ed eolico.
Tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore. In ogni caso, gli impianti e l’energia prodotta dovranno essere destinati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno energetico dell’infrastruttura peschereccia, del luogo di sbarco e/o della sala per la vendita all’asta esistenti, e dovranno essere commisurati alle reali necessità dell’infrastruttura.
Rientrano inoltre tra gli interventi ammissibili:
- ristrutturazione di banchine o approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti al progetto;
- costruzione, ammodernamento e ampliamento di banchine destinate esclusivamente agli operatori del comparto pesca;
- realizzazione o recupero di scali di alaggio;
- investimenti in macchinari e attrezzature connessi alla funzionalità dei porti di pesca, come travel lift e gru per alaggio, destinati esclusivamente alle imbarcazioni da pesca;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione dei luoghi di sbarco esistenti;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti marini;
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- riqualificazione delle sale per la vendita all’asta, anche attraverso sistemi informativi di gestione;
- ammodernamento delle sale per la vendita all’asta, comprese celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio e altri sistemi per una migliore conservazione del prodotto.
Mi è sembrato opportuno riportare integralmente le previsioni del FEAMPA perché con oculatezza ed in maniera mirata ritengo che ci sia una grande possibilità di mettere in atto quelle sinergie a tutti i livelli per migliorare concretamente la nostra rete portuale peschereccia.
Un’attenta analisi di quanto già attuato darebbe le giuste indicazioni per poter incidere maggiormente, specialmente dal punto di vista dei finanziamenti, nei futuri programmi comunitari per non perdere l’occasione di rendere più moderni ed efficienti i nostri porti pescherecci considerato che la filiera della pesca inizia dai luoghi in cui il pescato viene sbarcato, conservato, movimentato e avviato verso il mercato.
Concludendo, infrastrutture efficienti, sicure e moderne possono contribuire indubbiamente ad un salto di qualità per gli operatori della pesca e per i prodotti ittici.

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