[[{“value”:”
Dal 19 novembre 2026 entrano in vigore le nuove regole UE sui molluschi bivalvi vivi previste dal regolamento delegato (UE) 2026/1829. Il provvedimento aggiorna la documentazione che accompagna i lotti, introduce una definizione di reimmersione e precisa gli obblighi degli operatori intermedi. L’emissione dei documenti attraverso TRACES diventerà obbligatoria dal 19 novembre 2028. Le modifiche riguardano direttamente raccolta, movimentazione, depurazione e spedizione dei molluschi.
Una partita di molluschi bivalvi può attraversare diversi passaggi prima di raggiungere il mercato. Dalla zona di raccolta può essere trasferita a un operatore intermedio, passare attraverso un centro di depurazione e arrivare infine a un centro di spedizione.
In questo percorso, ogni movimentazione deve essere documentata e ogni operazione deve poter essere ricostruita. Non basta conoscere la provenienza del prodotto: occorre sapere dove è transitato, quali trattamenti ha subito e chi ne ha assunto la responsabilità.
È su questa continuità delle informazioni che interviene il regolamento delegato (UE) 2026/1829, adottato dalla Commissione europea il 24 luglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 ottobre 2026.
Il provvedimento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004, introducendo novità che interessano raccoglitori, operatori intermedi, centri di depurazione, centri di spedizione e stabilimenti di trasformazione.
La trasformazione più evidente sarà il passaggio obbligatorio al sistema informatico europeo TRACES. Ma sarebbe riduttivo leggere il regolamento soltanto come una misura di digitalizzazione.
Alcune disposizioni chiariscono infatti quali attività possono svolgere gli operatori intermedi, a quali destinatari possono essere inviati i molluschi e in quali condizioni è possibile mantenere in acqua di mare pulita un prodotto già raccolto.
Documento di registrazione e TRACES: cosa cambia dal 2026 al 2028
La prima distinzione riguarda le scadenze.
Il regolamento entra in vigore il 19 novembre 2026, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea. Da quella data si applicano le modifiche normative e il modello aggiornato del documento di registrazione.
L’obbligo di emettere il documento attraverso TRACES, invece, scatterà soltanto il 19 novembre 2028.
Il periodo transitorio di due anni è stato previsto dalla Commissione proprio per consentire agli operatori e alle autorità competenti di adeguarsi alle modalità pratiche di utilizzo del sistema.
Occorre chiarire un aspetto: il documento di registrazione dei molluschi bivalvi vivi era già obbligatorio per le movimentazioni disciplinate dalla normativa europea.
Il regolamento 2026/1829 non introduce quindi un documento completamente nuovo, ma ne aggiorna la struttura e le informazioni, armonizzandole con il sistema TRACES.
L’obbligo documentale riguarda le partite movimentate dalle zone di produzione, dalle zone di stabulazione o dagli stabilimenti, prima del confezionamento e dell’etichettatura per la vendita al dettaglio, secondo le condizioni previste dalla norma.
Dalla raccolta alla destinazione: quali informazioni devono accompagnare il lotto
Il modello aggiornato permette di seguire la partita lungo le diverse fasi della filiera.
Il documento comprende tre parti: descrizione della partita, dichiarazione dello speditore e conferma della ricezione.
Tra le informazioni richieste figurano l’identità del raccoglitore, la data di raccolta, l’identificazione e la classificazione della zona di produzione, la specie, la quantità, il numero del lotto e la destinazione.
Sono previsti anche campi dedicati agli stabilimenti coinvolti, alla data e all’ora di partenza e alla storia delle eventuali operazioni effettuate.
Per i molluschi provenienti da un centro di depurazione devono essere riportati il numero di riconoscimento dello stabilimento, le date di ingresso e uscita della partita e gli orari di inizio e fine della depurazione.
Quando interviene un operatore intermedio, la successiva spedizione deve essere accompagnata da un nuovo documento di registrazione, compilato dall’operatore stesso, con le informazioni sulle attività pertinenti.
Il modello consente inoltre di ricostruire operazioni come rifinitura, reimmersione, stabulazione e raggruppamento dei lotti.
Un’indicazione particolarmente importante riguarda i molluschi non depurati: questa condizione deve essere espressamente riportata nel documento.
Il documento deve essere redatto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento destinatario.
Restano confermati l’obbligo di registrare la data di ricezione e quello di conservare una copia dei documenti relativi ai lotti spediti e ricevuti per almeno dodici mesi.
Sono previste specifiche possibilità di esenzione dal documento per alcune movimentazioni tra attività collegate, ma soltanto quando ricorrono tutte le condizioni stabilite e l’autorità competente lo consente.
La conferma digitale della ricezione
Dal novembre 2028, il passaggio a TRACES coinvolgerà tanto il soggetto che spedisce quanto quello che riceve.
Lo speditore dovrà emettere il documento nel sistema. Il destinatario sarà tenuto a confermare l’arrivo della partita compilando la parte III dello stesso documento attraverso TRACES.
Le autorità competenti dovranno inoltre inserire nella piattaforma gli operatori previsti dalle pertinenti sezioni del modello.
La documentazione accompagnerà così il percorso del lotto fino alla conferma della ricezione.
La gestione elettronica potrebbe rendere più agevole la consultazione delle informazioni e il lavoro delle autorità di controllo. L’effettiva semplificazione amministrativa dipenderà però anche dalle modalità con cui le imprese riusciranno a integrare TRACES nelle procedure già utilizzate.
Il modello europeo non riguarda esclusivamente i molluschi bivalvi: comprende anche echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi, categorie già contemplate nella precedente disciplina documentale.
Operatori intermedi, reimmersione e marchio: le disposizioni da conoscere
Un altro elemento significativo del regolamento riguarda gli operatori intermedi, figure che intervengono nelle movimentazioni dei molluschi prima dell’arrivo agli stabilimenti o alla commercializzazione finale.
La normativa distingue tra operatori intermedi registrati e riconosciuti dall’autorità competente.
Si tratta di una distinzione già introdotta nel 2021, che il nuovo regolamento riprende e precisa.
La registrazione è prevista per gli operatori che non dispongono di locali oppure che, nelle strutture disponibili, effettuano soltanto manipolazione, lavaggio e conservazione dei molluschi a temperatura ambiente, senza raggruppamento, suddivisione dei lotti, rifinitura o reimmersione.
Il riconoscimento è invece necessario quando l’operatore dispone anche di un deposito frigorifero, raggruppa o suddivide partite oppure effettua attività di rifinitura o reimmersione.
Il nuovo regolamento introduce un divieto esplicito: gli operatori intermedi riconosciuti non possono inviare molluschi bivalvi vivi a operatori intermedi semplicemente registrati.
È una disposizione da considerare attentamente nella gestione commerciale e logistica delle partite, perché il possesso della sola registrazione non rende un intermediario destinatario ammissibile di qualsiasi movimentazione.
Le movimentazioni dalle zone A, B e C
Il regolamento aggiorna anche la formulazione delle disposizioni relative ai trasferimenti effettuati dagli intermediari, mantenendo come riferimento la classificazione sanitaria delle zone di produzione.
- Zona A: i molluschi possono essere inviati a centri di spedizione, altri operatori intermedi o stabilimenti di trasformazione.
- Zona B: le spedizioni possono essere dirette a centri di depurazione, stabilimenti di trasformazione o altri operatori intermedi. Il trasferimento verso una zona di stabulazione è ammesso quando autorizzato dall’autorità competente.
- Zona C: i molluschi possono essere inviati a stabilimenti di trasformazione oppure a operatori intermedi riconosciuti. Anche l’invio a una zona di stabulazione richiede l’autorizzazione dell’autorità competente.
Le classificazioni A, B e C e i relativi requisiti sanitari non nascono con il regolamento del 2026. Le novità riguardano alcune precisazioni sui destinatari ammissibili e sulle condizioni di movimentazione.
Il nuovo testo stabilisce inoltre che, quando l’attività di operatore intermedio è svolta con strutture nell’ambito di un’impresa che esercita altre attività riconosciute, le strutture destinate alle attività intermedie devono essere separate da quelle utilizzate per le altre attività riconosciute.
Reimmersione: cosa significa e quali condizioni devono essere rispettate
Tra gli interventi più rilevanti figura l’introduzione di una definizione espressa di reimmersione.
Il regolamento la identifica come l’attività svolta da operatori intermedi riconosciuti, dotati di strutture idonee, compresi i centri di spedizione, per mantenere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare pulita dopo la raccolta.
L’operazione può avvenire in vasche, strutture galleggianti o siti naturali e ha lo scopo di conservare i molluschi in buone condizioni di vitalità.
La reimmersione non deve essere confusa con la depurazione. Conservare i molluschi in acqua di mare pulita non significa renderli automaticamente idonei al consumo umano diretto.
Il regolamento precisa inoltre le condizioni documentali e operative da rispettare, che variano in funzione del luogo utilizzato.
Se la reimmersione avviene in un sito naturale, l’operatore deve confermare che, al momento dell’operazione, il sito presentava una classificazione sanitaria almeno equivalente a quella della zona nella quale i molluschi erano stati raccolti.
Se avviene all’interno di uno stabilimento, l’operatore deve confermare che quest’ultimo era riconosciuto al momento dell’operazione. La reimmersione non deve inoltre provocare un aumento della contaminazione dei molluschi.
Queste condizioni, già presenti nel precedente quadro normativo e ora riprese con alcune precisazioni, sono essenziali per distinguere il mantenimento della vitalità dalle operazioni che rispondono a specifiche finalità sanitarie.
Diverso è il caso della rifinitura effettuata in un sito naturale: l’operatore deve confermare che il sito era classificato come zona di produzione di classe A e aperto alla raccolta al momento dell’attività.
Un’altra prescrizione riguarda il raggruppamento dei lotti. La partita raggruppata deve essere costituita da molluschi della stessa specie, raccolti nella stessa data e provenienti dalla medesima zona di produzione.
Non si tratta di un dettaglio secondario. La tracciabilità deve rimanere ricostruibile anche quando le partite attraversano operazioni intermedie.
Marchio di identificazione: quando non è richiesto
Il regolamento introduce un chiarimento specifico sull’applicazione del marchio di identificazione.
Non è richiesto per i molluschi bivalvi vivi inviati senza depurazione da un operatore intermedio riconosciuto a un altro operatore, indipendentemente dalla classificazione della zona di produzione.
La precisazione risponde alla necessità di evitare che il marchio venga applicato a partite ancora impegnate nelle fasi intermedie della filiera e che potrebbero non essere idonee al consumo umano diretto.
L’esenzione, tuttavia, non consente la commercializzazione al dettaglio di molluschi che non rispettano i requisiti igienico-sanitari.
Non elimina gli obblighi documentali, non modifica i trattamenti richiesti in funzione della provenienza e non supera il divieto di spedizione dagli intermediari riconosciuti a quelli semplicemente registrati.
Resta inoltre fermo il principio secondo il quale i molluschi bivalvi vivi destinati alla vendita al dettaglio devono passare attraverso un centro di spedizione, dove deve essere applicato il marchio di identificazione secondo le disposizioni pertinenti.
Cosa devono verificare le imprese prima delle nuove scadenze
Per le imprese della molluschicoltura, il nuovo regolamento richiede innanzitutto una corretta lettura delle attività effettivamente svolte.
Chi opera nella raccolta deve poter documentare con precisione l’origine e la classificazione sanitaria delle partite. Chi effettua movimentazioni intermedie deve verificare la propria posizione rispetto ai requisiti di registrazione e riconoscimento.
I centri di depurazione e spedizione devono prestare particolare attenzione alla completezza delle informazioni relative ai trattamenti, alle date e agli orari delle operazioni.
Gli operatori che effettuano reimmersione devono verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del sito o dello stabilimento e le condizioni previste dalla normativa.
Per tutti i soggetti interessati, il periodo che precede novembre 2028 offre l’opportunità di preparare la gestione digitale dei documenti e di organizzare il coordinamento con i destinatari delle partite.
Sono verifiche organizzative coerenti con il quadro regolatorio, non nuovi obblighi autonomi introdotti dal presente articolo.
Il passaggio si inserisce, con disposizioni e scadenze proprie, nel più ampio processo di digitalizzazione della tracciabilità della filiera ittica.
La Commissione europea indica tra gli obiettivi la semplificazione amministrativa, una maggiore uniformità delle informazioni e il rafforzamento dei controlli.
La questione centrale, per gli operatori, rimane però concreta: garantire che la storia di una partita sia sempre verificabile, senza trasformare la tracciabilità in una successione di adempimenti duplicati.
Il valore del nuovo sistema si misurerà anche su questo terreno: capacità di ricostruire le movimentazioni, chiarezza delle responsabilità e strumenti documentali realmente utilizzabili dalle imprese.
Fonte normativa: regolamento delegato (UE) 2026/1829 della Commissione, del 24 luglio 2026 – EUR-Lex.
L’articolo Molluschi bivalvi, nuove regole UE dal 19 novembre: cosa cambia per la filiera proviene da Pesceinrete.
“}]]
