Intervento del Masaf all’interno del primo decreto carburanti, quello del 18 marzo
Al via l’iter per i crediti d’imposta in favore delle imprese ittiche colpite duro dal caro-carburanti. Il Masaf ha inserito in Gazzetta Ufficiale (la n.138 del 17 giugno) il decreto attuativo (decreto ministeriale 22 maggio/2026) che definisce criteri e modalità per accedere all’agevolazione fiscale inserita all’interno del primo decreto carburanti (Dl 33/2026), convertito con la legge n. 79 del 13 maggio 2026.

I beneficiari della misura
I beneficiari sono le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Rimangono escluse, quindi, tutte quelle imprese colpite da provvedimento di recupero per aiuti dichiarati illegittimi da Bruxelles, e quelle che rientrano nei casi esclusi dal regolamento UE 2022/2473 sugli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il contributo copre, solo ed esclusivamente, l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione del peschereccio. Rimane escluso, pertanto, ogni altro impiego.
Cosa si ottiene, crediti d’imposta fino al 20%
Il credito d’imposta arriva fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell’Iva e comprovata da fatture. Il plafond complessivo è fissato a 10 milioni di euro per il 2026.
La domanda, modalità, iter e scadenze
Le domande vanno presentate, in via esclusiva, tramite la piattaforma telematica del Masaf. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (Pemac) emanerà una circolare con le date di apertura e chiusura della finestra, che non potrà essere inferiore a trenta giorni.
La domanda va resa in forma di dichiarazione sostitutiva e deve contenere l’anagrafica dell’impresa con le unità da pesca armate, l’ammontare delle spese sostenute tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026, la dichiarazione che il carburante è stato impiegato esclusivamente per il naviglio peschereccio, la regolarità fiscale e le dichiarazioni antiaiuti illegittimi. Vanno allegati le fatture di acquisto, le quietanze di pagamento e l’estratto del libretto di controllo del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.
Chiusa la finestra, la Pemac determina il totale delle domande ammissibili. Se le richieste restano entro i 10 milioni stanziati, l’aliquota è fissata al massimo di legge: il 20%. Se il totale supera il plafond, l’aliquota viene ridotta proporzionalmente, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Per i crediti superiori a 150.000 euro è richiesta la preventiva acquisizione dell’informazione antimafia: decorso il termine di legge, l’impresa può comunque iniziare a utilizzare il credito sotto condizione risolutiva.

Come si usa il credito
Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2026. La finestra si apre dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il codice tributo. Non si applicano i limiti ordinari di compensabilità previsti dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge 388/2000.
Importante il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non superi la spesa effettivamente sostenuta.