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Il Masaf ha riconosciuto il carattere eccezionale dell’evento provocato dalla prolungata presenza di mucillagine e dalle elevate temperature registrate dall’estate 2024, con ripercussioni nel 2025 nei compartimenti marittimi del Veneto. La declaratoria riguarda le morie di vongola di mare (Chamelea gallina) e bibi (Sipunculus nudus) e costituisce il passaggio necessario per l’accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. Il decreto è ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il DM 496701 del 22 settembre 2026, pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il 23 settembre, riconosce formalmente l’eccezionalità degli eventi che hanno colpito la pesca veneta dall’estate 2024 e i cui effetti si sono protratti nell’anno successivo. La pagina ufficiale del Masaf precisa che il provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto accoglie la proposta avanzata dalla Regione Veneto nel settembre 2025, dopo gli accertamenti regionali e il parere tecnico reso da ISPRA il 1° settembre 2026, e consente di applicare alle aree colpite gli interventi compensativi previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 154/2004.

Morie fino al 100% e produzione azzerata nel 2025

La crisi nasce dalla combinazione tra mucillagine, elevate temperature e fenomeni di anossia che nell’estate 2024 hanno interessato i fondali dell’Alto Adriatico.

Nella documentazione trasmessa al Ministero, la Regione Veneto riferisce che in numerosi areali è stata rilevata una moria anche del 90-100% della popolazione di molluschi bivalvi. Le Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia hanno quindi vietato nell’ottobre 2024 la pesca di vongole e bibi con draga idraulica nei rispettivi compartimenti.

I monitoraggi effettuati successivamente hanno confermato la forte contrazione della risorsa Chamelea gallina: in entrambi i compartimenti sono state individuate anche stazioni con totale assenza di biomassa. Secondo la Regione, le imprese interessate hanno completamente sospeso la pesca dall’ottobre 2024 e nel 2025 la produzione di vongola di mare e bibi è risultata completamente azzerata.

Il decreto ministeriale ora riconosce espressamente che la prolungata presenza di mucillagine e le elevate temperature hanno determinato eccezionali fenomeni di moria di vongola di mare e bibi nei compartimenti marittimi del Veneto.

Perché il decreto 2026 è diverso da quello del 2025

Il nuovo provvedimento non va confuso con la precedente declaratoria emanata dal Masaf nel marzo 2025.

Con il DM 116523 del 13 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo, il Ministero aveva già riconosciuto l’eccezionalità della prolungata presenza di mucillagine e delle alte temperature registrate in Veneto nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

Il decreto del settembre 2026 interviene però su un diverso percorso amministrativo: quello previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 154/2004 e dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. È la procedura avviata dalla Regione con la DGR 1182 del 30 settembre 2025 proprio per consentire alle imprese della pesca con draga idraulica di accedere alle provvidenze del Fondo.

Un passaggio che si inserisce nel quadro della gestione dei molluschi bivalvi e della pesca con draga idraulica, già approfondito da Pesceinrete nell’analisi dedicata al Piano Draghe 2025-2030.

Cosa cambia adesso per le imprese

La declaratoria non costituisce un pagamento automatico e non stabilisce quanto riceverà ciascuna impresa.

Il suo effetto è rendere applicabili gli interventi compensativi previsti dal Fondo alle imprese colpite. Il decreto richiama i danni alle produzioni, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle imprese e dei relativi consorzi.

La DGR Veneto chiarisce inoltre che, con la pubblicazione della declaratoria in Gazzetta Ufficiale, le imprese della pesca di vongole e bibi con draga idraulica interessate dal calo di fatturato potranno presentare al Masaf la richiesta di indennizzo utilizzando la procedura prevista dal DM 334451 del 18 luglio 2025.

Il quadro nazionale stabilisce che l’accesso non è automatico: le imprese devono presentare domanda e documentare il danno. Il DM 334451 prevede, tra l’altro, che il contributo per danni alla produzione e alle strutture produttive possa essere riconosciuto fino al 70% del danno accertato, nei limiti delle risorse disponibili; qualora le richieste superino la dotazione disponibile, gli importi vengono ridotti proporzionalmente.

I 3 milioni non sono destinati soltanto al Veneto

Nelle premesse del nuovo decreto viene richiamato anche l’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 144/2026, che ha rifinanziato con 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

Le risorse sono destinate a ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive della pesca e dell’acquacoltura provocati, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali e avversità meteorologiche o meteomarine di carattere eccezionale.

I 3 milioni, quindi, non rappresentano uno stanziamento assegnato esclusivamente alle imprese venete. Sono il rifinanziamento nazionale del Fondo richiamato dal decreto come parte del quadro finanziario entro cui operano gli interventi compensativi.

Per le imprese di Venezia e Chioggia il passaggio decisivo è un altro: dopo oltre un anno segnato dalla moria delle risorse e dal blocco dell’attività, il riconoscimento ministeriale porta la crisi della pesca di vongole e bibi nel perimetro degli strumenti nazionali di compensazione. Ora il punto si sposta dalla declaratoria alla presentazione e valutazione delle domande di indennizzo.

L’articolo Vongole, il Masaf riconosce l’evento eccezionale in Veneto proviene da Pesceinrete.

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